C150 – Nuove modalità di gestione delle positività

Considerate le nuove regole dettate dal D.L. del 7 gennaio 2022 e dalla successiva circolare congiunta MI e Ministero della Salute dell’8 gennaio 2022, si ritiene utile fornire le seguenti comunicazioni organizzative valide per i docenti, il personale ATA e per gli studenti.

Di seguito si riporta il contenuto della Circolare in relazione alla gestione dei “contatti stretti” dei casi positivi, generalmente i compagni di classe nel caso di uno studente e i docenti che vi hanno prestato servizio negli ultimi due giorni di presenza dello studente a scuola

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. 

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: 

∙ attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri

∙ misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale: 

  1. per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede: 

attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni; 

misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo.

  1. per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede: 

attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; 

misura sanitaria: Auto-sorveglianza

Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato. L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso (IN RIFERIMENTO ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI VACCINALI VERRA’ PUBBLICATA A SEGUIRE SPECIFICA CIRCOLARE ED INFORMATIVA).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

 Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

∙ attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni; 

∙ misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

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Di seguito si riportano le nuove definizioni di CONTATTO AD ALTRO RISCHIO, di ISOLAMENTO, di AUTO SORVEGLIANZA, indicate nella Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021

– Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) 

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 

3) Soggetti asintomatici che: 

– abbiano ricevuto la dose booster, oppure 

– abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure 

– siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.

– Isolamento Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

–  Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)

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La Didattica Digitale Integrata viene avviata dai consigli di classe anche per i singoli studenti positivi o per gli studenti posti in isolamento fiduciario in tutti i periodi in cui la loro classe segue le lezioni in presenza, indipendentemente dalla durata del periodo di assenza.

In riferimento all’isolamento di studenti e personale, per contatti con positivi esterni alla scuola, si richiede dichiarazione medica che certifichi lo status di isolamento alla luce della nuova definizione di contatto stretto definita nella circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021 o autodichiarazione, dei genitori per gli studenti (anche in caso di maggiorenni).

In merito all’assunzione della merenda, in caso di misura di auto-sorveglianza, il docente presterà la massima attenzione al distanziamento di due metri (studenti al posto, a file alterne)Per tutte le comunicazioni relative al Covid si raccomanda di fare riferimento alla seguente mail: cristina.costarelli@gmail.com. Nelle comunicazioni specificare NOME_COGNOME dello studente e CLASSE

Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cristina Costarelli

Circolare pubblicata alle ore 14:52