In seguito alla pubblicazione dei dispositivi normativi in elenco, sono modificate le misure da applicare in presenza di casi di positività al Covid -19 a scuola:
D.L. N. 5 del 4/2/2022, avente come oggetto: Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo, e in particolare il suo art.6, Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV.2 nel sistema educativo, scolastico e formativo;
∙ Circolare del Ministero della Salute n. 0009498 del 04/02/2022, avente come oggetto: Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV-2;
∙ Circolare della Regione Lazio n. 114861 del 5/02/2022 avente come oggetto: Aggiornamento delle indicazioni operative per la gestione dei casi di SARS-CoV-2 e dei loro contatti in ambito scolastico e nei servizi educativi
Per la scuola secondaria le disposizioni sono quelle che seguono:
– Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni e dei docenti per 10 gg (Autosorveglianza);
– Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe,
A) Per coloro che diano atto di:
✓ aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
✓ essere guariti da meno di 120 giorni;
✓ essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario; ✓ di aver effettuato la dose di richiamo, ove prevista;
✓ possedere una idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione su richiesta di coloro che esercitano la potestà genitoriale o degli alunni direttamente interessati se maggiorenni;
l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni
B) Per gli altri alunni (non rientranti nella casistica precedente) si applica la didattica digitale integrata, per la durata di cinque giorni. La cessazione della quarantena precauzionale consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARSCov-2 e con l’obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e con green pass3 valido (dovrà essere controllato all’ingresso)
Per le scuole secondarie, si ricorre alla didattica digitale integrata se l’accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.
La verifica della condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 o con controllo visivo della data di scadenza
Si ribadisce il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
Per quanto riguarda le Certificazioni mediche per il rientro a scuola si precisa che:
– sul sito https://salutelazio.it/ritornare-a-scuola-2021/2022 alla pagina “Scuole in sicurezza, anno scolastico 2021/2022”, sono disponibili le indicazioni per la certificazione medica dopo assenza scolastica (Nota Prot. Reg. Lazio n. 719344 del 15/09/2021) che comunque di seguito si riportano:
- Il certificato medico scolastico è necessario per gli studenti della scuola di secondo grado per assenza per malattia superiore ai 5 giorni (senza conteggiare i giorni festivi finali o iniziali dell’assenza).
- Le assenze dovute a motivi diversi da malattia potranno essere preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola che, solo in questo caso, non dovrà richiedere il certificato per la riammissione.
- Nel caso di alunni con infezione accertata da virus SARS-COV-2, i Pediatri o i medici di medicina generale provvedono a fornire certificazione necessaria per il rientro a scuola, ai sensi dell’Ordinanza 65/2000 e della DGR 17 novembre 2020, n. 852.
- non è prevista certificazione medica dopo quarantena per “contatto scolastico”. Per i soggetti non sottoposti ad obbligo di green pass, il rientro a scuola avviene con esibizione del referto negativo di test valido ai fini del rilascio del green pass;
- non è prevista certificazione medica per l’attivazione della Didattica a Distanza (DAD) o della Didattica Digitale Integrata (DDI) a favore di:
– alunni in quarantena perché contatti scolastici di caso positivo;
– alunni positivi per infezione da SARS-CoV-2. In quest’ultimo caso, la famiglia potrà richiedere alla scuola l’attivazione della DDI/DAD e fruire del servizio, se le condizioni di salute lo permettono;
- per gli alunni con avvenuto contatto stretto con un caso di COVID-19 in ambito extra-scolastico, i MMG/PLS provvedono ad effettuare l’attestazione di inizio/fine quarantena (DGR n. 852 del 17/11/2020 e Nota Regionale n. 1026619 del 24/11/2020).
Tutte le certificazioni sopra indicate vanno consegnate al docente della prima ora del giorno del rientro, in formato cartaceo.
Le comunicazioni di positività, il certificato di rientro da positività e le comunicazioni di contatti stretti esterni alla scuola vanno inviati a: cristina.costarelli@gmail.com
Si trasmette la nota della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio recante le indicazioni operative a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 5 del 04/02/2022. La nota in oggetto riporta allegato un utile quadro riepilogativo delle nuove misure di gestione dei casi di positività in ambito scolastico, suddiviso per ordine di scuola.
Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cristina Costarelli
Circolare pubblicata alle ore 22:19
