Facendo seguito alla nota del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 dell’8 gennaio 2022, si forniscono indicazioni di maggior dettaglio per i casi di classi con doppia positività, ai sensi di quanto previsto dalla normativa in oggetto.
Nei casi di cui sopra, per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario e per i quali la vaccinazione o la guarigione dal Covid-19 sia avvenuta da meno di 120 giorni o sia stata somministrata loro la dose di richiamo, si prevede:
• attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
• misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
Alla luce della nuova normativa, per il caso in esame, corre l’obbligo di precisare che:
• i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato;
• l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni. Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, l’istituzione scolastica che venga a conoscenza di una doppia positività nell’ambito di una classe, effettuerà una tempestiva comunicazione alle famiglie della medesima classe, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, ovvero “con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni”. Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato (personale docente o ATA), dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.
La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza.
Pertanto, gli studenti che vorranno frequentare in presenza nel caso di 2 positività nella classe dovranno esibire per 10 giorni dalla comunicazione da parte del DS, il Green Pass o altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata, al docente della prima ora, opportunamente delegato dal Dirigente scolastico. In caso di mancata esibizione lo studente non potrà essere accolto. La decorrenza per la richiesta di esibizione verrà comunicata tramite Bacheca del registro elettronico.
Si ricorda che per gli studenti che non presenteranno la documentazione indicata è previsto quanto segue:
∙ attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni (La DAD deve essere richiesta e autorizzata dal DS);
∙ misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo (in mancanza di presentazione del tampone non sarà possibile l’ammissione in presenza)
Nel sito web, area privacy, è pubblicata Informativa sul trattamento dei dati.
Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cristina Costarelli
Circolare pubblicata alle ore 15:01
