C076 – Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto 27 e 28 novembre 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

  • VISTE le OO.MM. 215/91, 267/95, 293/96, 277/98,
  • VISTA la nota USRLAZIO 39095 del 3 ottobre 2022,
  • VISTA la necessità normativa di procedere al rinnovo del Consiglio di istituto per il triennio 2022-2025,

DECRETA

quanto segue

Sono indette la elezione per la componente docenti, studenti, genitori, personale ATA del Consiglio di Istituto per il triennio 2022-25.

Le operazioni di voto si svolgeranno il 27 e il 28 novembre 2022, rispettivamente dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 8,00 alle ore 13,30.

La procedura per le elezioni è regolata secondo le seguenti disposizioni: 

  1. IL CONSIGLIO DI ISTITUTO è costituito da 19 membri, così suddivisi:
    – n. 8 rappresentanti del personale docente;

– n. 4 rappresentanti dei genitori degli studenti;

– n. 4 rappresentanti degli studenti;

– n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

– il Dirigente Scolastico (di diritto). 

  1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo:

– gli STUDENTI regolarmente iscritti;

ENTRAMBI I GENITORI (o chi ne fa legalmente le veci) degli studenti iscritti;

– i DOCENTI DI RUOLO E GLI INCARICATI ANNUALI;

il PERSONALE A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nel liceo.  

  1. La Commissione Elettorale aggiorna gli elenchi degli elettori distinti per ciascuna componente (docenti, studenti, genitori, personale ATA), verifica la regolarità delle liste, e designa tra gli elettori i componenti dei seggi elettorali, che saranno nominati dal Dirigente Scolastico. La Commissione Elettorale costituirà appositi seggi elettorali: i componenti dei seggi non possono essere inclusi in liste di candidati.
  2. Ciascuna componente scolastica partecipa all’elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto, con la formazione e presentazione di una o più liste di candidati (docenti, studenti, genitori, personale ATA). 
  3. Le liste dei candidati devono essere presentate alla Commissione elettorale, personalmente da uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 7/11/2022 ed entro e non oltre le ore 12.00 del12/11/2022, e sottoscritte da un numero di elettori ragguagliato al rispettivo corpo elettorale di ciascuna componente: 

a) almeno n. 20 (venti) elettori per la componente genitori; 

b) almeno n. 20 (venti) elettori per la componente studenti; 

c) almeno n. 7 (sette) elettori per la componente docenti;
c) almeno n. 3 (tre) elettori per la componente personale ATA. 

SCADENZE

  • Presentazione delle liste dei candidati dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15°giorno antecedente le votazioni (dalle ore 9 del 7/11/2022 alle ore 12 del 12/11/2022);
  • Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 9/11/2022 al 25/11/2022): le assemblee elettorali vanno richieste con 8 giorni di anticipo e non possono essere richieste oltre il 17 novembre 2022;
  • Nomina dei seggi elettorali: non oltre il quinto giorno antecedente le votazioni (22 novembre 2022);
  • I risultati saranno resi noti per affissione all’albo nella mattina del 30 novembre 2022; eventuali ricorsi potranno essere presentati alla Commissione elettorale entro 5 giorni dalla data di affissione all’albo degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti
  1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal collaboratore a tale scopo delegato.
  2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. 
  3. Le liste vanno consegnate in segreteria personalmente da uno dei firmatari
  4. I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell’eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi. 
  5. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso Consiglio di Istituto. 
  6. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa componente (genitori, studenti, docenti o personale ATA) per le elezioni dello stesso Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna. 
  7. Nessuno può essere candidato o presentatore di più liste.
  8. Il candidato non può essere presentatore di lista.
  9. Le liste sono soggette al controllo della Commissione elettorale.
  10. I componenti della Commissione elettorale possono sottoscrivere le liste ma non essere candidati.
  11. Ai sensi dell’art. 37, comma 1 dell’O.M. n. 215 del 15.07.91, saranno costituiti n. 2 seggi elettorali, composti da un presidente e da due scrutatori (di cui uno funge da segretario). 
  12. All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. 
  13. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nome e cognome sull’elenco degli elettori del seggio. 
  14. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l’indicazione del numero romano di lista e l’eventuale espressione della preferenza. 

a) Il personale ATA può indicare non più di n. 1 (una) preferenza, espressa con un segno accanto     al nominativo del candidato prestampato nella scheda;
b) Il genitore può indicare fino a n. 2 (due) preferenze espresse con un segno accanto al  

    nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda; 

c) Lo studente può indicare fino a n. 2 (due) preferenze espresse con un segno accanto al  

    nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda;
d) Il docente può indicare fino a n. 2 (due) preferenze, espresse con un segno accanto al 

    nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda. 

  1. I docenti in servizio in più sedi scolastiche esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi collegiali di tutti le scuole in cui prestano servizio. 
  2. L’elettore che fa parte di più componenti (es. docente o A.T.A e contemporaneamente genitore di un alunno) ha il diritto di esercitare l’elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la candidatura) per tutte le componenti a cui partecipa. 
  3. Nel caso in cui un candidato sia eletto in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, deve optare per una delle rappresentanze. 
  4. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento. 

Alle operazioni predette partecipano, se nominati, i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste e individuati i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute hanno diritto a ricoprirli, il seggio procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto. 

  1. Il Dirigente Scolastico, con i poteri delegati, dispone con decreto la nomina dei membri del Consiglio di Istituto per gli anni scolastici per il triennio 2022/25
  2. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rimanda a quelle contenute nella O.M. 215/91. 

RIEPILOGO MODALITA’ DI VOTAZIONE

  • Per esercitare il diritto di voto si è tenuti ad esibire un documento di riconoscimento valido; in mancanza è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio stesso. Ogni   elettore, prima di ricevere la scheda apporrà la propria firma leggibile accanto al suo nome e   cognome sull’elenco degli elettori del seggio.
  • Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce, sul numero romano indicato nella scheda ed attribuendo non più di due preferenze per la componente docente, studenti e genitori, una solo preferenza per la componente ATA.
  • Non è ammesso l’esercizio della delega, dato che il voto ha sempre carattere personale. 
  • Gli elettori in situazione di grave disabilità esercitano, il diritto di voto con l’aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di altro elettore volontariamente scelto, purché   l’uno o l’altro esercitino il diritto di voto nella medesima scuola. Di tale evenienza verrà fatto menzione nel verbale.
  • I genitori di più alunni, iscritti a classi diverse o classi, votano una sola volta nella classe del figlio minore.
  • Non spetta l’elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore. I docenti non di ruolo con supplenza annuale e gli insegnanti di religione hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.
  • Ai fini della presentazione delle liste si ritiene opportuno ricordare quanto segue (le liste possono contenere fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna componente): 
  • Le liste della Componente A.T.A. possono comprendere da 1 a 4 candidati 
  • le liste della componente docente possono comprendere da 1 a 16 candidati 
  • le liste della componente genitori possono comprendere da 1 a 8 candidati 
  • le liste della componente studenti possono comprendere da 1 a 8 candidati 

Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cristina Costarelli

Circolare pubblicata alle ore 19:32